IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visti in particolare,  gli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che riconoscono  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri  autonomia  organizzativa,  finanziaria  e
contabile in considerazione della peculiarita' delle funzioni  svolte
e della necessita' di garantire  flessibilita'  all'organizzazione  e
alla struttura di bilancio della PCM al fine di assicurare l'adeguato
supporto al Presidente, ai Ministri e ai Sottosegretari delegati; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
27 febbraio 2018 e dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 17 luglio 2019; 
  Visto l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina delle variazioni  del
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  in
particolare il comma 1, che attribuisce al Presidente  del  Consiglio
dei ministri la competenza a disporre variazioni di bilancio; 
  Visto l'art. 15  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 novembre 2010  recante  la  disciplina  della  perenzione
amministrativa dei residui passivi  e,  in  particolare  la  relativa
procedura di reiscrizione in bilancio  dei  residui  passivi  perenti
agli effetti amministrativi; 
  Considerato che la reiscrizione  dei  residui  passivi  perenti  in
conto  competenza  sui  pertinenti   capitoli   di   spesa   mediante
prelevamento dal Fondo per la reiscrizione in  bilancio  dei  residui
passivi perenti, si configura come variazione di bilancio e,  quindi,
ai sensi del citato art. 8, comma 1,  e'  disposta  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerata la natura dell'atto di  reiscrizione  in  bilancio  dei
residui passivi perenti e che tale atto non  implica  l'esercizio  di
discrezionalita' politica in merito  all'allocazione  delle  risorse,
con riguardo alle diverse politiche perseguite dalle strutture  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto opportuno semplificare il procedimento di reiscrizione  in
bilancio attraverso una riduzione  delle  fasi  endoprocedimentali  e
conseguentemente dei tempi di conclusione del procedimento, anche  ai
fini  di  accelerare  il  pagamento  nei  confronti  dei   creditori,
attribuendo la competenza alla firma dei decreti di  reiscrizione  in
bilancio dei residui passivi perenti al segretario generale in  luogo
del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del  Sottosegretario
di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  delegato,
analogamente  a  quanto  gia'  previsto  per  i  decreti  di  riporto
dall'art. 11, del medesimo decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 22 novembre 2010; 
  Ritenuto necessario, ai suddetti fini,  modificare  l'art.  15  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2021,
registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021 al n. 330, con il
quale il  Presidente  di  sezione  del  Consiglio  di  Stato  Roberto
Garofoli e' stato nominato Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del  Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il  16  febbraio  2021
concernente la delega di funzioni al Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  del   Presidente   Roberto
Garofoli; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
del 22 novembre 2010  e  successive  modificazioni,  il  comma  6  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. L'Ufficio istruisce le richieste di reiscrizione dei  residui
passivi perenti in conto competenza  sui  pertinenti  capitoli.  Alla
reiscrizione  si  provvede  con  decreto  del  segretario   generale,
prelevando le somme occorrenti dal fondo di cui al comma 4,  ai  soli
fini di consentire il successivo pagamento di crediti certi,  liquidi
ed  esigibili.  Con  cadenza  trimestrale  il   Segretario   generale
trasmette al Presidente un'apposita informativa sui  residui  perenti
reiscritti nel periodo di riferimento.». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembe 2021 
 
                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                  Il Sottosegretario di Stato         
                                            Garofoli                  

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